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SABATO 18 MAGGIO 2024
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 Notizie flash - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità  
Fondo anticipazioni liquidità nel fondo crediti di dubbia esigibilità, la Corte dei conti anticipa il Milleproroghe

La Corte dei Conti, sez. regionale di controllo per la Calabria, con la deliberazione n. 11/2020, indica la corretta soluzione all'illegittimità del ripristino del fondo anticipazioni di liquidità nel fondo crediti di dubbia esigibilità disposto dal D.L. n. 78/2015.
 

La Corte dei conti, sez. regionale di controllo per la Calabria, con la deliberazione 11 febbraio 2020, n. 17, anticipa quanto tenta di fare la legge di conversione del decreto Milleproroghe indicando la corretta soluzione all'illegittimità del ripristino del fondo anticipazioni di liquidità (Fal) nel fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) disposto dal D.L. n. 78/2015.

I giudici contabili, a differenza della norma inserita nell'emendamento finale al Milleproroghe, effettuano un calcolo virtuale dell'extradeficit, partendo dal conto consuntivo 2019 e aggiungendo, all'importo del disavanzo generato dal riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, il maggior extra deficit da ripianare, anch'esso nel limite trentennale a partire dal bilancio di previsione 2020. Non essendo stato evidenziato e calcolato il maggiore extradeficit nel periodo 2015-2019, le quote non recuperate potranno essere ripianate fino a conclusione del periodo trentennale con le maggiori quote che dovessero liberarsi, in questo periodo pluriennale, senza stabilire il quantum annuale.

La soluzione utilizzata dal legislatore nell'emendamento proposto nella legge di conversione del Milleproroghe, invece, prevede che l'ente iscriva in entrata del bilancio di previsione 2020 (con variazione da effettuare a seguito dell'approvazione del rendiconto 2019), l'intero importo dell'accantonamento nel Fal per il pagamento delle quote capitali residue (periodo 2020-2044), iscrivendo il medesimo importo in spesa al titolo IV ma al netto del rimborso della quota capitale effettuata nell'esercizio. A partire dal bilancio 2021, fino a completo utilizzo del Fal, gli enti anche in disavanzo applicheranno in entrata di ciascun esercizio il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente e stanziando in spesa il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuata nell'esercizio.

La soluzione scelta dal legislatore presenta alcune criticità dovute al mancato impatto della quota capitale annuale con correlata possibile espansione della spesa.

Resta da verificare se la soluzione disposta dalla normativa non sarà nuovamente oggetto di rilievo di legittimità costituzionale da parte dei giudici contabili, poiché essi stessi hanno sollevato la questione relativamente alle disposizioni del D.L. n. 78/2015 confluite nella sentenza 28 gennaio 2020, n. 4 della Corte costituzionale.

 

Consulta, in particolare, sullo stesso argomento:

 

"Un salvagente ai bilanci locali"

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Fonte: Quotidiano Enti Locali & Pa del 19/02/2020
Autore: Vincenzo Giannotti
 
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